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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE
ERASMUS STUDENT NETWORK – MacErasmus
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Denominazione e sede
Art. 2 - Durata
Art. 3 - Scopi e oggetto
Art. 4 - Entrate e Patrimonio
Art. 5 - Organi
Art. 6 - Forma delle comunicazioni associative
Titolo II - DEGLI ASSOCIATI
Art. 7 - Categorie di associati
Art. 8 - Domanda di associazione
Art. 9 - Diritti e doveri degli associati
Art. 10 - Cessazione del rapporto associative
Titolo III - DELL’ASSEMBLEA
Art. 11 - Competenze
Art. 12 - Convocazione
Art. 13 - Costituzione e deliberazioni
Titolo IV - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14 - Competenze
Art. 15 - Convocazione, costituzione, e deliberazioni
Art. 16 - Durata
Art. 17 - Deleghe
Art. 18 - Composizione
Art. 19 - Presidente
Art. 20 - Vice Presidente
Art. 21 - Segretario
Art. 22 - Tesoriere
Art. 23 - Rappresentante Locale
Art. 24 - Elezione del Consiglio Direttivo
Titolo V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 25 - Scioglimento dell’Associazione
Art. 26 - Nomina del Liquidatore
Art. 27 - Devoluzione del patrimonio
Titolo VI - RINVIO
Art. 28 - Rinvio
Art. 1 - Denominazione e sede
1 E’ costituita l’Associazione denominata Erasmus Student Network “MacErasmus” con sede in Macerata presso il Centro Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Macerata, via Piave, 42.
Art. 2 - Durata
1 La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3 - Scopi e oggetto
1 I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di trasparenza e
democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa
alla vita dell’organizzazione stessa ed alla formazione dei propri organi dirigenti, nel
pieno rispetto della libertà, della dignità e dei diritti inviolabili degli Associati.
2 L’Associazione è aconfessionale, apartitica, non ha fini di lucro e si prefigge i seguenti scopi:
a) Lavorare nell’interesse degli studenti che partecipano ad un programma internazionale di scambio nel campo dell’istruzione universitaria.
b) Favorire e migliorare l’integrazione sociale degli studenti stranieri ospiti presso l’Università degli studi di Macerata, supportandoli nel reperimento dei beni e dei servizi offerti dalla Città.
c) Prestare opera di accoglienza, di consulenza, di inserimento sociale, di informazione e di orientamento alla vita Accademica ovvero alla attività lavorativa.
d) Organizzare attività sportive, turistiche, culturali, ricreative, per favorire la conoscenza del patrimonio artistico, storico e religioso, nonché per favorire l’animazione, lo scambio, l’integrazione culturale e sociale tra giovani.
e) Coinvolgere gli studenti di ritorno da un programma di scambio per una ottimizzazione dello scambio di esperienze nell’ambito delle attività dell’associazione.
f) Contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dei programmi di scambio
g) Svolgere attività informativa su programmi di scambio internazionali, con particolare attenzione ai programmi quali ERASMUS/SOCRATES
h) Rendere i giovani ed in particolare gli studenti partecipi del processo di unificazione europea e promuovere la cooperazione studentesca internazionale.
3 Per il perseguimento dei propri scopi e l’esercizio della propria attività come sopra
illustrati, l’Associazione potrà porre in essere e valersi di ogni e qualsiasi forma negoziale
e contrattuale nonché operazione economica o finanziaria all’uopo necessaria o
anche solo opportuna. Potrà, inoltre, collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o
privato, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga
utile avere collegamenti, in particolare modo altre sezioni ESN, nonché l’associazione
ESN Italia ed ESN International.
Art. 4 – Entrate e Patrimonio
1 L’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) Quote e contributi degli associati;
b) Eredità, donazioni e legati;
c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,quali feste sottoscrizioni anche a premi;
2 E’ fatto esplicito divieto di trasferire tra gli associati, a qualsiasi titolo, la quota
associativa e qualsiasi altra erogazione nei confronti dell’Associazione.
3 Il patrimonio dell’Associazione è posto a servizio della realizzazione degli scopi
statutari.
4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili.
5 Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi
d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre
forme di investimento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno.
6 E’ fatto esplicito divieto di distribuire il patrimonio, anche indirettamente, agli associati,
partecipanti, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o a
terzi.
7 E' vietato corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente
finalizzata agli scopi istituzionali.
8 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei
Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio.
Art. 5 - Organi
1 Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Garanti;
Art. 6 - Forma delle comunicazioni associative
1 Per tutti gli atti dell’associazione e dei suoi organi, nonché per le comunicazioni tra
gli organi e verso gli associati, sono validamente utilizzabili oltre ai tradizionali strumenti
di comunicazione degli scritti, il telefax, la posta elettronica e gli altri strumenti
informatici e di comunicazione elettronica (reti, forum, chat ecc…).
Art. 7 - Categorie di associati
1 L’Associazione è composta dagli associati.
2 Possono essere associati solo le persone fisiche che condividono le finalità
dell’Associazione stessa e sono mosse da spirito di solidarietà.
3 Non è fatta discriminante di natura patrimoniale, finanziaria, di estrazione sociale,
religiosa, razziale, di appartenenza politica, di orientamento sessuale, e di nessuna
altra natura in relazione alla ammissione degli associati nella Associazione.
4 La partecipazione alla Associazione non è in nessun modo collegata alla titolarità di
azioni o di quote di natura patrimoniale.
5 Gli Associati si differenziano in:
a) associati ordinari
b) associati sostenitori
c) associati onorari
d) associati attivi
e) associati aderenti
6 Sono associati ordinari e sostenitori coloro che versano una quota associativa annuale,
nonché quelle persone che assumono l’impegno di dotare l’Associazione di
determinati mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi associativi.
7 Associati sostenitori ed ordinari si differenziano fra loro per le diverse entità della
quota associativa annuale versata.
8 Rivestono la qualifica di associati onorari le persone che abbiano operato meritoriamente
per gli scopi istituzionali dell’Associazione, ad insindacabile giudizio del
Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa.
9 Alle categorie di Associati di cui ai commi 6 e 8 può aggiungersi la qualifica di Associato
Attivo: tale Associato presta la sua attività in modo personale, volontario e
gratuito nell’Associazione.
10 L'attività nell’Associazione non dà diritto ad alcun compenso.
11 Associati aderenti sono le persone che non raggiungono la maggiore età e quelle
che versano una quota minima rispetto alla normale quota associativa annuale.
12 Possono essere associati aderenti solo gli studenti di un Ateneo che nel periodo di
cui all’art. 9 comma 2 punto a) frase i. partecipino ad un programma di scambio
quale il programma Erasmus.
13 Le quote associative sono determinate nel loro importo, di anno in anno, secondo
quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
14 La qualifica di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per
causa di morte.
Art. 8 - Domanda di associazione
1 Chi vuole diventare associato, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante
la manifestazione di volontà di adesione allo Statuto.
2 Qualora vi sia la volontà di conseguire la qualifica di Associato attivo, questa può
essere comunicata in qualsiasi momento successivo alla iscrizione.
3 Qualora vi sia la volontà di conseguire la qualifica di Associato aderente, questa va
comunicata contestualmente alla domanda di iscrizione.
4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda con decisione insindacabile ma motivata
in caso di reiezione.
5 L’accoglimento della domanda determina l’iscrizione del nuovo associato
all’associazione.
Art. 9 - Diritti e doveri degli associati
1 Gli Associati hanno il diritto di :
a) partecipare alle Assemblee ed ivi votare, salvo quanto disposto dall’art.12 comma 4 e 5 e dall’art.13 comma 3.
b) conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scope sociali;
c) consultare i verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo e di ogni altro organo dell’organizzazione e farne copia a proprie spese;
d) Consultare i registri ed i documenti dell’Associazione nell’ottica di una trasparenza generale delle operazioni.
e) partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
f) recedere in qualsiasi momento.
2 Gli Associati hanno l’obbligo di :
a) Versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.
i. Il pagamento della quota associativa annuale dà diritto alla iscrizione alla Associazione dal primo di ottobre al trenta settembre dell’anno successivo.
ii. L’inosservanza del presente obbligo produce esclusione immediate dall’Associazione e non produce gli effetti di cui all’art. 10 comma 3.
iii. La campagna di tesseramento di norma inizia il primo di luglio e termina il trentuno ottobre.
iv. Il mancato pagamento della quota per il rinnovo dell’iscrizione entro i temini stabiliti dal punto iii è inteso come tacita volontà di recesso, e produce effettoimmediato.
v. Le disposizioni del presente comma di cui ai punti i, ii e iii, possono essere modificate con delibere specifiche in materia del Consiglio direttivo, senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.
b) Osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell’Associazione;
c) Svolgere le attività preventivamente concordate e per cui si siano impegnati;
d) Non attuare comportamenti che siano in contrasto con gli scope dell’Associazione
e) Non adottare comportamenti che siano lesivi in qualsiasi modo degli interessi dell’Associazione o dell’Associazione stessa.
Art. 10 - Cessazione del rapporto associativo
1 Sono cause di cessazione del rapporto associativo:
a) Il recesso;
b) L'esclusione;
c) La morte.
2 Recesso
a) Il recesso è costituito dalla manifestazione di volontà dell’associato di rompere il rapporto associativo, comunicato al Consiglio Direttivo nelle forme previste dall’art. 6 del presente statuto.
b) Esso produce effetto con la semplice ricezione da parte del Consiglio direttivo, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno motivato e senza che alcun organo dell’Associazione possa sindacarlo.
3 Procedura di esclusione
a) La procedura di esclusione è avviata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta venga a conoscenza di inadempienze agli obblighi di cui all’art. 9 comma 2 lettera b, c e d, da parte di un Associato.
b) E’ facoltà di tutti gli Associati segnalare inadempienze al Consiglio direttivo.
c) Il Consiglio Direttivo deve dare tempestiva comunicazione all’Associato oggetto della procedura di esclusione ed al Collegio dei garanti dell’avvio del procedimento, con l’indicazione dei fatti per cui l’Associato si sia reso inadempiente.
d) L’Associato ha sette giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione per formulare le sue osservazioni scritte al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei garanti.
e) Qualora l’associato non formuli osservazioni il Consiglio direttivo procede senza indugio, come sancito dal comma g e sgg.
f) Il Collegio dei garanti, ricevute le osservazioni ha sette giorni di tempo per pronunciare un parere motivato.
g) Il Consiglio Direttivo entro ulteriori sette giorni, tenendo conto del parere del Collegio dei Garanti e delle osservazioni dell’Associato formula una relazione scritta recante l’eventuale delibera di esclusione dell’Associato.
h) La relazione viene recapitata all’interessato, al Collegio dei garanti e viene affissa per non meno di dieci giorni nell’albo presso la sede sociale.
i) La delibera di esclusione produce effetto dalla sua comunicazione all’interessato.
j) Per il tempo intercorrente tra la comunicazione di cui alla lettera c e la comunicazione di cui alla lettera g, l’Associato oggetto del procedimento è sospeso da tutte le funzioni e cariche sociali.
4 La cessazione del rapporto associativo non dà diritto ad alcun rimborso.
5 Nei casi di cessazione del rapporto associativo di cui ai precedenti commi 2 e 3 la
persona è tenuta a riconsegnare tempestivamente i documenti comprovanti
l’iscrizione all’Associazione.
Art. 11 - Competenze
1 Sono competenze dell’assemblea degli associati:
a) La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo
b) L’approvazione della relazione annuale di gestione del Consiglio Direttivo, nonce del bilancio annuale nelle gestioni in cui l’Associazione svolga anche attività di natura economica o abbia comunque entrate e/o uscite.
c) La discussione e deliberazione di ogni argomento inerente agli scopi associativi che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’assemblea
d) La nomina e la revoca dei Garanti e la decisione del loro numero
e) La modifica dello Statuto, fermo il disposto dell’art. 24
f) Lo scioglimento dell’Associazione
Art. 12 - Convocazione
1 L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno su delibera del Consiglio Direttivo.
2 E’ convocata altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli iscritti con l’indicazione di un ordine del giorno inerente agli scopi associativi, nonché quando
lo chieda il Collegio dei Garanti ai sensi dell’art. 24.
3 La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo con comunicazione che
deve recare l’indicazione degli argomenti da trattare e deve pervenire a ciascun associato
almeno dieci giorni prima della data della riunione.
4 Gli associati aderenti non sono convocati alla Assemblea.
5 Gli associati aderenti possono comunque partecipare ai lavori, sempre che ciò non
costituisca ostacolo all’ordinato procedere dei lavori assembleari.
Art. 13 - Costituzione e deliberazioni
1 L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia intervenuta
almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli intervenuti.
2 La seconda convocazione non può avvenire prima che sia trascorsa almeno un’ora
dalla prima.
3 Hanno diritto di voto in assemblea gli associati ordinari, sostenitori ed onorari.
4 Ogni associato titolare di diritto di voto può esprimerlo con un solo voto in ogni votazione.
5 Il voto è di norma palese, ma si possono effettuare votazioni a scrutinio segreto
qualora lo richiedano almeno un ottavo degli aventi diritto al voto partecipanti
all’assemblea.
6 Non sono ammesse deleghe.
7 Sono valide le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti all’assemblea, fatta eccezione per le delibere che abbiano a oggetto
modifiche del presente Statuto, per la cui validità si richiede il voto favorevole di almeno
i tre quarti degli intervenuti all’assemblea, fatto salvo quanto riportato dall’art. 24.
8 Per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
9 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo salva diversa decisione
dell’assemblea.
10 Il Segretario redige il verbale della riunione.
Art. 14 - Competenze
1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione e per l’attuazione degli scopi associativi.
2 In particolare:
a) Delibera le iniziative e le attività dirette a realizzare gli scopi associativi
b) Determina la strategia e le politiche dell’associazione, e le sottopone all’assemblea con la relazione annuale di gestione
c) Redige il bilancio annuale nelle gestioni in cui l’Associazione svolga anche attività di natura economica o abbia comunque entrate e/o uscite, e lo sottopone all’assemblea
d) Delibera la convocazione dell’assemblea
e) Delibera l’attribuzione della qualifica di associato onorario e associato attivo
f) Delibera l’esclusione degli associati tramite la procedura di cui all’art. 10 comma 2
g) Delibera regolamenti necessari o opportuni per la gestione e l’amministrazione dell’associazione.
h) I regolamenti entrano in vigore con la comunicazione agli associati.
i) I regolamenti devono essere in accordo con il presente statuto, senza che ne costituiscano modifica.
j) I regolamenti devono essere scrupolosamente osservati da tutti gli associate ed in particolare dagli associati attivi, con particolare riferimento a quanto indicato nell’art. 9
k) Determina la quota associativa annuale
3 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 15 - Convocazione, costituzione, e deliberazioni
1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno
o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
2 In caso di necessità, ed in seguito a specifiche esigenze di carattere gestionale, il
tesoriere, sentito il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo.
3 Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente può convocare un Consiglio Direttivo allargato,
chiedendo la partecipazione di tutti gli associati attivi. In questa speciale
riunione del Consiglio Direttivo gli associati attivi supportano il Consiglio direttivo,
danno suggerimenti e consulti di cui i Consiglieri devono tenere conto.
4 L’avviso di convocazione con l’indicazione degli argomenti da trattare deve pervenire
ai membri convocati di regola almeno tre giorni prima della riunione, ma in casi di
urgenza sono sufficienti ventiquattro ore di preavviso.
5 Le riunioni sono valide con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri, sono verbalizzate
dal Segretario ed i relativi verbali sono archiviati nelle forme di cui all’art. 6.
6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente;
in mancanza anche di quest’ultimo, dal Consigliere associato da più lungo tempo.
7 Le delibere sono validamente assunte se riportano il voto favorevole di una maggioranza
pari almeno alla metà del numero dei consiglieri.
8 In caso di parità, il voto del Presidente viene computato con valore doppio, ma per
la validità della delibera è comunque necessario che sussista il voto favorevole della
metà del numero dei componenti partecipanti alla riunione.
Art. 16 - Durata
1 Il Consiglio Direttivo sta in carica per un anno, salvo diversa deliberazione
dell’assemblea all’atto della nomina.
2 In ogni caso l’assemblea può revocare anzitempo il Consiglio, o anche solo singoli
consiglieri.
3 Ove si verifichi per qualsiasi motivo la cessazione di un consigliere dalla carica, il
Consiglio può cooptare in sua sostituzione un altro associato, ma deve sottoporre la
nomina all’assemblea per la ratifica alla prima occasione utile.
4 Qualora si verifichi la cessazione dalla carica della maggioranza dei consiglieri, il
Presidente deve senza indugio convocare l’assemblea per le nomine necessarie a
riportare il Consiglio alla composizione statutariamente prevista.
Art. 17 - Deleghe
1 Il Consiglio Direttivo può delegare singole sue funzioni a uno o più dei suoi membri
od anche ad associati attivi che si siano distinti per il rigore morale e la serietà dimostrata
nei confronti dell’Associazione.
2 Può altresì conferire incarichi di rappresentanza dell’Associazione in specifiche circostanze
a uno o più associati, per favorire la visibilità dell’Associazione.
Art. 18 - Composizione
1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) Presidente
b) Vice Presidente
c) Segretario
d) Tesoriere
e) Rappresentante Locale
Art. 19 - Presidente
2 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale
dell’Associazione.
3 Concerta con il Consiglio Direttivo le linee generali di comportamento
dell’Associazione
4 Egli presiede i lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea salvo diversa volontà
della stessa
5 Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea
6 Nomina i difensori dell’Associazione nelle liti attive e passive.
7 Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
8 Da voce all’Associazione in ogni sede politica e istituzionale, coadiuvato dai consiglieri
e dagli associati eventualmente incaricati ai sensi dell’art. 17.
9 In caso di urgenza il Presidente può prendere di sua iniziativa gli opportuni provvedimenti
con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella successiva adunanza.
10 In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.
11 Il Presidente cessa dalla carica quando il Consiglio Direttivo cessi per il compimento
della durata, per dimissioni, o per revoca da parte dell’Assemblea o del Consiglio
Direttivo.
Art.20 - Vice presidente
1 In caso di dimissioni del presidente, nelle assemblee e nelle sedute del consiglio direttivo
ove il presidente sia assente o in qualunque altra occasione in cui il presidente
non sia reperibile, il vice presidente subentra a pieno titolo nelle sue funzioni.
2 Rappresenta il tramite fra tutti gli associati e il Consiglio Direttivo
3 Compila un registro dello stato di servizio degli associati attivi, che ne costituisce il
principale documento di valutazione, anche disciplinare.
4 Il Vice Presidente cessa dalla carica quando il Consiglio Direttivo cessi per il compimento
della durata, per dimissioni, o per revoca da parte dell’Assemblea o del
Consiglio Direttivo.
Art. 21 - Segretario
1 Cura la tenuta dell’elenco degli associati
2 E’ responsabile della corrispondenza dell’ Associazione e dell’Archiviazione di tutti i
documenti. In deroga al presente comma i documenti di natura contabile possono
essere custoditi dal Tesoriere, sotto la propria responsabilità.
3 E’ tenuto a redigere il verbale del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati
4 E’ responsabile della gestione dell’ufficio e della copertura dei turni di ufficio deliberata
dal Consiglio Direttivo. Per espletare le funzioni di cui al presente comma egli
può servirsi della collaborazione degli associati attivi.
5 Il Segretario cessa dalla carica quando il Consiglio Direttivo cessi per il compimento
della durata, per dimissioni, o per revoca da parte dell’Assemblea o del Consiglio
Direttivo.
Art.22 - Tesoriere
1 Il Tesoriere amministra tutte le entrate e il patrimonio dell’Associazione secondo le
delibere degli organi competenti.
2 Il Tesoriere è tenuto ad osservare la massima trasparenza nelle operazioni, a compilare
registri secondo le delibere speciali in materia e sottopone il suo operato a
revisione periodica da parte del Consiglio Direttivo, che è tenuto ad esprimersi
sull’operato.
3 In caso di necessità, ed in seguito a specifiche esigenze di carattere gestionale, il
tesoriere, sentito il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo.
4 Il Tesoriere presenta entro 60 giorni dalla data di scadenza della sua carica un rendiconto
finanziario delle attività svolte dall’Associazione.
5 Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario compila il rendiconto da sottoporre
alla revisione del Collegio dei garanti ed alla approvazione dell’Assemblea.
6 Il Tesoriere cessa dalla carica quando il Consiglio Direttivo cessi per il compimento
della durata, per dimissioni, o per revoca da parte dell’Assemblea o del Consiglio
Direttivo
.
Art.23 - Rappresentante locale
1 Il Rappresentante Locale rappresenta ESN – MacErasmus presso
ESN Italia ed ESN International.
2 Il Rappresentante Locale è responsabile per i contatti tra il Consiglio direttivo di
ESN Italia e gli Associati di ESN - MacErasmus e tra il Consiglio
direttivo di ESN International e gli Associati di ESN - MacErasmus.
3 Per ottemperare a questo incarico egli è tenuto tra le altre cose a visionare tutta la
corrispondenza in arrivo da queste Associazioni. Nei casi di comunicazioni urgenti
egli informa gli interessati di ESN - MacErasmus con i mezzi di
cui all’art. 6.
4 In tutti i casi egli presenta relazione di aggiornamento periodica ai membri del Consiglio
Direttivo quando lo ritenga opportuno, e almeno in tutte le riunioni del Consiglio
direttivo.
5 Il Rappresentante Locale cessa dalla carica quando il Consiglio Direttivo cessi per il
compimento della durata, per dimissioni, o per revoca da parte dell’Assemblea o del
Consiglio Direttivo.
Art.24 – Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo
1 Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo il
Presidente convoca l’assemblea per la elezione dei nuovi consiglieri.
2 Qualora alcuni consiglieri siano stati nominati in seguito agli avvenimenti di cui
all’art. 16 commi 2, 3 oppure il Consiglio direttivo sia stato nominato in seguito agli
avvenimenti di cui all’art. 16 comma 4, si procede comunque alla elezione del Consiglio
Direttivo. In questo modo si ha in ogni caso la elezione del Consiglio Direttivo
in occasione di una scadenza fissa, di norma nell’assemblea di approvazione del
rendiconto finanziario e di gestione, ciò anche per dare modo agli intervenuti
nell’Assemblea di valutare con consapevolezza l’operato dei Consiglieri uscenti.
3 Sono eleggibili gli associati ordinari, onorari o sostenitori.
4 I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
5 Si procede con una votazione per ogni Consigliere, scegliendo tra gli Associati che
si candidano alla carica.
6 Qualora non vi siano sufficienti candidati per coprire le cinque cariche del Consiglio,
può essere validamente costituito un Consiglio direttivo composto da Presidente,
Segretario e Tesoriere, ma entro trenta giorni deve essere convocata l’Assemblea
per l’elezione dei Consiglieri mancanti.
7 Qualora non si riescano a soddisfare nemmeno le condizioni di cui al comma 5, resta
in carica il vecchio Consiglio direttivo, l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio
direttivo è automaticamente fissata quindici giorni dopo.
Art. 25-Scioglimento dell’Associazione
1 L’Associazione si scioglie quando:
a) viene a mancare la pluralità degli associati se essa non si ricostituisce entro un anno;
b) per impossibilità di conseguire lo scopo sociale;
c) per delibera dell’Assemblea. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea dovrà deliberare sulla destinazione del patrimonio sociale residuo secondo le modalità previste dalle normative vigenti
Art. 26 - Nomina del Liquidatore
1 Per effetto della delibera assembleare di scioglimento dell’Associazione cessano
tutti gli organi.
2 L’Assemblea contestualmente nomina un liquidatore ove necessario in presenza di
patrimonio associativo o rapporti economici pendenti.
3 Il Liquidatore, ai soli fini della cessazione delle attività dell’Associazione, esercita
tutte le funzioni del Comitato Direttivo e del suo Presidente.
Art. 27 - Devoluzione del patrimonio
1 In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio è devoluto a fini di pubblica
utilità, conformemente alla delibera dell’Assemblea che dovrà escludere qualsiasi
forma di ridistribuzione, anche indiretta, tra gli associati.
Art. 28 - Rinvio
1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge
in materia di associazioni.
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